Quali sono le differenze tra le case e appartamenti per vacanze e gli alloggi o porzioni di immobili dati in locazione per finalità turistiche?

In questo vademecum Regione Lombardia cerca riassumere le principali differenze tra le case e appartamenti per vacanze e gli alloggi o porzioni di immobili dati in locazione per finalità turistiche.

 Case e appartamenti per vacanzeAlloggi o porzioni di immobili dati in locazione per finalità turistiche
DefinizioneLe case e appartamenti per vacanze sono strutture ricettive gestite in modo unitario e organizzate per fornire alloggio e eventualmente servizi complementari, in unità abitative, o parti di esse, con destinazione residenziale, composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocate in un unico complesso o in più complessi immobiliari.Sono alloggi dati in locazione con destinazione urbanistica residenziale e possiedono i requisiti igienico-sanitari e edilizi previsti per i locali di civile abitazione. Si considerano locazioni con finalità turistiche, quelle aventi durata non superiore a 30 giorni. 
Può essere definita una "struttura ricettiva"?Sì.No.
Destinazione urbanisticaResidenziale.Residenziale.
Tipo di gestioneNon imprenditoriale o imprenditoriale se sopra le tre unità.Verrà definita con regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze...
Fiscalità e tassazioneCompetenza dell’Agenzia delle Entrate.Competenza dell’Agenzia delle Entrate. Il Decreto Legislativo 24/04/2017, n. 50 prevede possibilità di cedolare secca per locazioni turistiche non superiori ai 30 giorni, per persone fisiche al di fuori del regime d’impresa.
Permanenza minimaNon prevista.Non prevista.
Permanenza massimaUn anno, in coerenza con la definizione di turista fornita da ISTAT:

Turismo: l'insieme delle attività e dei servizi riguardanti le persone che si spostano al di fuori del loro “ambiente abituale” per vacanza o per motivi di lavoro. Per “non turisti” si intendono: le persone che utilizzano l’esercizio ricettivo come residenza permanente (più di un anno).

Non superiore a 30 giorni.
Periodo di chiusura90 giorni all'anno in caso di struttura gestita in forma non imprenditoriale. Nel periodo di chiusura della struttura non possono esser stipulati contratti di locazione di alcun tipo, salvo previa comunicazione di cessazione dell’attività. In questo caso il gestore potrà procedere con la sottoscrizione di contratti di locazione oppure alla presentazione di comunicazione per offrire alloggio o parti di esso, per finalità turistiche, in regime di locazione, esclusivamente con contratti di durata non superiore a 30 giorni.Non previsto.
Versamento dell'imposta di soggiornoSolo se disciplinata dal regolamento comunale.Solo se disciplinata dal regolamento comunale.
Modalità di avvioPresentazione di una comunicazione al SUAP.Presentazione di una comunicazione al SUAP.
Denuncia all'autorità di pubblica sicurezzaSi (Legge regionale 01/10/2015 n. 27, art. 38, com. 8)Si (Decreto legge 01/10/2019, n. 113, art. 19-bis)
Necessità di comunicazione dei prezzi e delle tariffe minime e massimeSì.No.
Necessità di comunicazione di cessazione temporanea e relativa cessazione per periodi di chiusura superiori ai sei mesiSì.No.
Necessità di comunicazione dei flussi turisticiSì.Sì.
Necessità del codice identificativo di riferimento (CIR)Sì.Sì.
Rispetto regolamentiSì (Regolamento regionale 05/08/2016, n. 7, all. b).Sì (Regolamento regionale 05/08/2016, n. 7, all. b).
Necessità di stipulare una polizza assicurativaSì.No.
Presenza di somministrazione cibi e bevandeNon è prevista la somministrazione di alimenti e bevande e di prima colazione, in quanto questa facoltà è espressamente concessa solo ad altre tipologie di strutture ricettive.Non è prevista la somministrazione di alimenti e bevande e di prima colazione, in quanto questa facoltà è espressamente concessa solo ad altre tipologie di strutture ricettive.